L’articolo 27 della Legge regionale n. 24 approvata in data 20 ottobre 2016, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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