La Regione ha istituito un fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali nel quale, fino alla riforma del regime finanziario degli enti locali, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, sono confluite le risorse previste per la realizzazione dei seguenti interventi:
- iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione (articolo 19 della legge regionale n. 37/1998);
- incentivazione della produttività, qualificazione e formazione del personale degli enti locali (articolo 2 della legge regionale n. 19/1997);
- interventi comunali per l'occupazione (articolo 24 della legge regionale n. 4/2000);
- trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, per i servizi socio-assistenziali, diritto allo studio, sviluppo e sport (legge regionale n. 25/1993);
- esercizio delle funzioni e compiti conferiti (legge regionale n. 9/2006);
- piani e progetti degli enti pubblici per razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali (articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 2/2007);
- trasferimenti ai comuni, singoli o associati, e alle province che attuano processi di mobilità volontaria e di riorganizzazione per l’inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane cessate (art 6, comma 10 della legge regionale n. 3/2008).
La Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione delle risorse disponibili per il fondo unico, che sono, in ogni caso, così ripartite:
- per il 40 per cento in parti uguali;
- per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente al 1° gennaio dell'anno precedente
Fondi Regionali (FR)
Il sistema delle autonomie locali è finanziato attraverso i trasferimenti del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Le assegnazioni sono calcolate sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione (dati ISTAT).
Gli enti locali gestiscono le risorse loro assegnate in piena autonomia e senza vincoli di destinazione, avuto riguardo alle funzioni di propria competenza.
Assegnazioni Statali (AS)
Il sistema delle autonomie locali è finanziato attraverso i trasferimenti del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Le assegnazioni sono calcolate sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento su base demografica.