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Enti locali: Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sardegna, n. 119 del 14 ottobre 2016

27 Ottobre 2016

La Direzione generale enti locali e finanze rende noto che fino a quando la Giunta regionale non adotterà la deliberazione prevista dall’art. 30, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, i comuni della Sardegna dovranno attenersi al contenuto della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sardegna, n. 119 del 14 ottobre 2016.

Quesito:
1) Può un comune, per la copertura di un posto di responsabile del servizio finanziario, procedere a indire bando di mobilità volontaria riservato esclusivamente ai dipendenti di area vasta?
2) Sulla spesa, per tale unità di personale, è direttamente applicabile, anche nella Regione Sardegna, l’esclusione delle spese di personale al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità?
Sul primo punto la Corte dei Conti ha chiarito che ai sensi della vigente disposizione legislativa prevista dall’art. 30 della legge regionale n. 2 del 2016, è rimesso alla Giunta regionale adottare criteri e modalità con i quali attivare le procedure di mobilità del personale delle province soppresse e delle altre province ed, eventualmente, nel rispetto della legge, anche autorizzare la facoltà di indire bandi esclusivamente riservati ai dipendenti di area vasta.
La Corte dei Conti soggiunge che in assenza di specifica disciplina da parte della Giunta regionale, non ancora adottata alla data della deliberazione n. 119 di cui trattasi, potrà operare esclusivamente la disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, in raccordo con le previsioni della legge regionale n. 24 del 2014.
Al riguardo la Corte dei Conti rammenta che, tenuto conto della nota dell’8 giugno 2016 n. 22407 dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato all’ANCI, con nota dell’11 agosto 2016 che anche nella Regione Sardegna sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015. (Leggi le note citate)
Sul secondo punto la Corte dei Conti osserva che l’esclusione dal tetto di spesa di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006, riconosciuto dall’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, operava in funzione della ricollocazione del personale ritenuto sovrannumerario a seguito del generale riassetto degli enti di area vasta sulla base del sistema individuato dalla disciplina statale. Pertanto, stante la disciplina regionale sopra descritta, la Corte dei Conti ritiene non applicabile all’interno dell’ordinamento regionale, tale esclusione.

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