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Limite del numero dei mandati del Consigliere comunale.

Parere del 9 ottobre 2017 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali.

In ordine all’argomento di cui all’oggetto, i Consiglieri comunali contestano la nomina ad Assessore, nella Giunta del Comune di XXXXX, del sig. XXXXX, in quanto “aveva ricoperto la carica di Assessore in due mandati consecutivi, il primo nella Giunta guidata dal signor XXXXX nel periodo da gennaio 2010 a giugno 2012 ed il secondo nella giunta guidata dal signor XXXXX nel periodi giugno 2012 giugno 2017”, in difformità di quanto stabilito dall’art. 28, comma 12, dello Statuto dello stesso Ente, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si osserva che la disposizione statutaria citata risulta conforme a quanto, a suo tempo, previsto dall’art. 34, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 16 della legge 25 marzo 1993 n. 81, il quale stabiliva che “chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore comunale non può essere ulteriormente, nel mandato successivo, nominato Assessore”.

Tuttavia, occorre evidenziare che tale disposizione è stata abrogata dall’art. 11, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e, alla data odierna, nessuna ulteriore disciplina è intervenuta in merito.

Pertanto, atteso che la predetta previsione statutaria è una mera ripetizione di una norma abrogata e che le disposizioni legislative in materia di ineleggibilità ed incompatibilità sono sottratte alla potestà statutaria e regolamentare degli Enti Locali, la stessa si appalesa come illegittima. (Cfr Sent. del CdS Sez. V, 16 dicembre 2004, n.8096).

Ciò posto, si fa presente che anche volendo accedere all’interpretazione fornita dalle SS.LL., occorre evidenziare che mutuando dalla disposizioni di cui all’art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sarebbe comunque consentito un terzo mandato assessoriale, in quanto il primo è stato inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

 

Data:
09.10.2017
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