
Ritardo nella risposta di interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza.
Parere del 19 gennaio 2016 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali.
Occorre chiarire che le interrogazioni, insieme alle interpellanze e mozioni, sono strumenti legislativi che permettono al consigliere comunale di ottenere notizie sulla gestione dell’attività comunale; infatti, la legge stabilisce che l’organo politico competente (sindaco o gli assessori da esso delegati), depositario degli atti e dei provvedimenti richiamati dalle interrogazioni medesime, è tenuto a curare le risposte, anche sulla base dei dati e delle informazioni fornitegli dalla relativa struttura tecnico-amministrativa.
Quanto sopra trova la sua legittimazione nell’art. 43, comma 1, del TUEL laddove riconosce ai consiglieri comunali il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e la prescrizione temporale di 30 giorni per la risposta da parte del sindaco o dell’assessore da esso delegato.
Tale diritto costituisce un ”unicum” con le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 43 su citato, il quale dispone che i consiglieri comunali possono ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; pertanto non legittima la tutela di un interesse personale del consigliere comunale, ma la potestà riconosciutagli dall’ordinamento di verificare e controllare l’azione dell’ente.
Pertanto il su richiamato art. 43 del TUEL riconosce ai consiglieri comunali, un diritto di accesso incondizionato, purché non invada l’ambito riservato all’apparato amministrativo e non integri però un abuso del diritto, a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, tali argomenti sono confermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846.
Tale disposizione è disciplinata dall’art. 34 del Regolamento del Consiglio comunale e dall’art. 13 e 14 dello Statuto, il quale recita “I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”
I citati consiglieri hanno rilevato altresì la mancata applicazione delle azioni rese obbligatorie dal decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, concernenti il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; in particolare evidenziano che le pubblicazioni nel portale web del comune risultano parziali, incomplete e non aggiornate.
Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di codesto ente, si invita la S.V. ad ottemperare alle richieste dei consiglieri, notiziando nel contempo il Servizio scrivente, e a voler fornire cortesi notizie in ordine alle questioni sollevate dagli stessi in merito alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.