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Espletamento funzione SUAPE L.R. 24/2016.

Parere del 15 maggio 2017 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali congiuntamente al Direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali dell’Assessorato dell’Industria.

 

L’Assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica ha emanato indirizzi operativi in ordine all’attuazione dell’articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente lo scioglimento dei consorzi costituiti per l’esercizio di funzioni comunali.

Con la predetta nota, l’Assessore, dopo aver effettuato una ricostruzione storico-normativa sulla disciplina dei Consorzi e sulle funzioni e servizi da essi svolti, ha chiarito, sulla scorta della giurisprudenza contabile richiamata nella medesima comunicazione, che l’attività riguardante il SUAP è riconducibile a “funzione” e, conseguentemente, i Consorzi che svolgono la predetta attività sono da sciogliere limitatamente a tale funzione.

Inoltre, in riferimento a codesto consorzio, ha precisato che avrebbe continuato ad operare per la gestione dei servizi e, per quanto riguarda la funzione SUAP, ha invitato l’ente medesimo, unitamente ai Comuni associati, ad adottare con la massima celerità tutti gli atti necessari per il trasferimento delle competenze, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2016, significando che nelle more e unicamente per il tempo strettamente necessario al completamento dei relativi atti, il consorzio avrebbe garantito l’espletamento della predetta funzione.

Ciò premesso, giova ricordare che la norma testé citata dispone “che a far data dall’entrata in vigore della presente legge i consorzi costituiti per l’esercizio di funzioni comunali sono sciolti” ed essendo la legge regionale n. 2 del 2016 entrata in vigore il 12 febbraio 2016, si ritiene doveroso invitare codesto ente e i comuni in indirizzo, nonché l’unione di comuni XXXXXXXX, a provvedere in merito, senza ulteriore indugio, atteso il lungo lasso di tempo trascorso.

Infatti, è nell’unione di comuni che trova soluzione la problematica sollevata, in quanto ente locale che costituisce l’intelaiatura e il fulcro della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna e che rappresenta il punto di riferimento territoriale ideale per lo svolgimento associato delle funzioni amministrative, in grado di conseguire significativi livelli di efficacia e di efficienza nella gestione.

Ne discende, perciò, che l’unione rappresenta lo strumento irrinunciabile per l’associazionismo intercomunale e per lo sviluppo locale, ragion per cui il legislatore regionale, tra l’altro,  ha disciplinato in maniera puntuale l’organizzazione, le funzioni esercitate e i finanziamenti per l’esercizio associato di funzioni, come si evince dagli articoli 14, 15 e 16 della predetta legge regionale n. 2 del 2016 e, sulla stessa scia riformatrice, ha ritenuto che anche in ordine al SUAPE l’interlocutore di riferimento fosse, di regola, l’unione di comuni.

Data:
15.05.2017
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