La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con deliberazione n. 49/12 del 13 settembre 2016, ha approvato l’indirizzo interpretativo in ordine alle disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
L’indirizzo interpretativo stabilisce che eventuali nuove unioni che potranno costituirsi, nelle more dell’approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con l’ingresso di Comuni che recedono da unioni già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016, non devono privare l’unione di precedente appartenenza dei requisiti della popolazione, della continuità territoriale e del numero minimo dei Comuni, previsti dal titolo II della stessa legge regionale n. 2/2016.
Delibera della Giunta regionale n. 49/12, del 13 settembre 2016 [file .pdf]