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Chiarimenti in merito alla posizione di alcuni Comuni che hanno deliberato la revoca dell’adesione all’Unione di Comuni.

Parere del 20 settembre 2016 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali.

Si fa presente preliminarmente che l’art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna conferisce alla Regione, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Al riguardo si rammenta che la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” ha dettato norme in materia di unioni di comuni e, per quanto non previsto, ha rinviato alle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Definito il quadro normativo di riferimento, occorre sottolineare che l’unione di comuni ha potestà statutaria e regolamentare e, conseguentemente, per quanto qui rileva, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e le norme fondamentali di organizzazione dell’unione sono disciplinate dallo statuto, così come l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e i rapporti tra i comuni sono disciplinati dai regolamenti.

Relativamente al caso di specie, si evidenzia che in assenza di una precisa norma statutaria che disciplini il recesso di comuni già facenti parte dell’unione, si rende necessario fare riferimento alle leggi statali e regionali vigenti in materia e alle norme di carattere generale.

A tal proposito giova precisare che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce che ogni comune può far parte di una sola unione di comuni e l’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016 dispone che tutti i comuni della Sardegna hanno l’obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie.

Orbene, con la nota pervenuta al Servizio scrivente si comunica che i rappresentanti dei comuni di A e B hanno partecipato, senza soluzione di continuità, alle sedute degli organi collegiali della predetta Unione esprimendo, altresì, il loro voto.

Si desume, pertanto, che il recesso deliberato dai consigli comunali dei comuni sopra citati, ancorché non disciplinato dallo statuto, non sia mai stato “ratificato” dal Consiglio dell’unione (rectius Assemblea dei sindaci) organo, quest’ultimo, competente in materia ai sensi dell’art.6 dello statuto dell’unione e del combinato disposto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2016, anche in riferimento all’adozione dei conseguenti provvedimenti che si rendessero necessari in ordine alle modalità di risoluzione dei rapporti attivi e passivi in corso e alla decorrenza della cessazione di eventuali servizi gestiti in forma associata.

Da quanto sopra esposto si evince, quindi, che i comuni di A e B, sebbene i rispettivi consigli comunali abbiano deliberato il recesso dall’Unione XXX nel mese di giugno 2016, fino a quando non si concluderà il relativo iter procedurale continuano a far parte dell’unione XXX.

Quanto sopra dovrà coniugarsi con la definizione del processo di costituzione della nuova unione di comuni che si estrinseca nella sottoscrizione dell’atto costitutivo, al quale è allegato lo statuto che solitamente ne prevede l’entrata in vigore.

Al riguardo occorre tuttavia evidenziare, posto che la costituenda Unione di comuni “XXXXX”, della quale fanno parte i comuni A e B, determina la discontinuità territoriale dei comuni dell’Unione “XXXXXXX,” che la Giunta regionale con deliberazione n.49/12 del 13 settembre 2016, ha approvato il seguente indirizzo interpretativo: “eventuali nuove unioni che potranno costituirsi, nelle more dell’approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con l’ingresso di Comuni che recedono da unioni già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016, non devono privare l’unione di precedente appartenenza dei requisiti della popolazione, della continuità territoriale e del numero minimo dei Comuni, previsti dal titolo II della stessa legge regionale n. 2/2016”.

Data:
20.09.2016
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