
Adesione di un consigliere comunale al Gruppo Misto.
Parere del 14 gennaio 2016 rilasciato dal Direttore del servizio Enti Locali.
Si osserva preliminarmente che i comuni, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e, conseguentemente, per quanto qui rileva, disciplinano il funzionamento del consiglio comunale e delle relative commissioni, come stabilito dall’art. 38 dello stesso decreto legislativo.
La richiesta di parere riguarda la dichiarazione espressa da un consigliere comunale facente parte del Gruppo consiliare “XXXXXXX” di aderire al Gruppo Misto attualmente senza iscritti.
La fonte normativa di riferimento è rinvenibile nel Titolo III del Regolamento del Consiglio comunale, in particolare l’articolo 11 (Dichiarazione di appartenenza al Gruppo) e articolo 12 (I gruppi).
Al riguardo il primo comma dell’art. 11 dispone che “All’atto della proclamazione il consigliere dichiara, con comunicazione alla Segreteria, a quale Gruppo intenda appartenere” e il successivo art.12 stabilisce che “.1. Ciascun Gruppo é composto da un numero corrispondente ad almeno un decimo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente prende atto, su richiesta degli interessati della costituzione di Gruppi con numero inferiore quando rappresentino partiti ovvero Gruppi o movimenti organizzati che si siano presentati alle elezioni con contrassegno proprio.
3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui all'articolo precedente e i Consiglieri per i quali non esistano le condizioni per la costituzione in Gruppo autonomo previste dal comma precedente costituiscono un unico Gruppo Misto qualunque sia il numero e la lista elettorale di provenienza dei Consiglieri.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare, possono costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto da almeno 1/10 dei Consiglieri, inviando al Presidente del Consiglio comunicazione, che ne indica la denominazione sottoscritta dai Consiglieri che compongono un nuovo Gruppo.”.
Dalle disposizioni normative su citate si evince che in sede di avvio della consiliatura il Gruppo Misto può essere costituito qualunque sia il numero e la lista elettorale di provenienza dei consiglieri (art. 12, comma 3), mentre siffatta facoltà è inibita nel corso della tornata amministrativa (art. 12, comma 4).
Pur intravedendone le ragioni politico-organizzative, appare evidente il conflitto tra le due disposizioni regolamentari e, conseguentemente, solo una modifica delle norme in parola consentirà una lettura univoca delle stesse.
A tal proposito il Consiglio comunale di XXXXX con la deliberazione n. XX del XXXX avente per oggetto “Interpretazione autentica articolo 12 del regolamento del Consiglio comunale – Rinvio”, pur dando atto che “Al riguardo è intendimento di questo Consiglio formulare interpretazione autentica della norma regolamentare contenuta nel comma 4 dell’art. 12 del regolamento del consiglio comunale come di seguito riportato “ll 4° comma dell’articolo 12 del regolamento del Consiglio comunale si interpreta nel senso che, anche quando nel corso della tornata elettorale un singolo consigliere aderisce al Gruppo misto, allo stesso sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare”, delibera “di rinviare la presente proposta in Commissione Statuto per procedere alla modifica del Regolamento, anziché procedere alla formulazione di una interpretazione autentica”.
Ciò premesso, occorre affrontare medio tempore la problematica rappresentata, significando in particolare che si rende necessario addivenire a una soluzione per assicurare il diritto dei consiglieri comunali e consentire agli stessi di poter esercitare il proprio mandato.
Pertanto, nello spirito di leale collaborazione tra enti costituzionali, fermo restando che rientra nell’autonomia funzionale e organizzativa dell’ente l’assunzione di ogni determinazione al riguardo, il Servizio scrivente ritiene accoglibile, nelle more della modifica del regolamento del consiglio comunale, la richiesta del consigliere già facente parte del Gruppo “XXXXX” di aderire al Gruppo misto, ancorché unico componente.
Si soggiunge, infine, che tale ipotesi non pregiudicherebbe, né altererebbe il funzionamento delle commissioni consiliari delle quali il predetto consigliere potrebbe far parte, atteso che l’art.26 del citato Regolamento testualmente recita “Le commissioni votano a scrutinio palese per alzata di mano con voto proporzionato al numero dei consiglieri rappresentati in Consiglio comunale”.